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giovedì 5 marzo 2009

PuntapPerotti, però Strasburgo non ci sta

Tre mesi di tempo concessi al Governo Italiano dalla Corte Europea di Strasburgo per risarcire Sud Fondi, Iema e Mabar. L’affaire è quello di Punta Perotti. Il fatto è quello della condanna che giunge da Strasburgo allo Stato Italiano. La sentenza, pur scritta in francese, parla chiaro. Al punto C.155 si ricorda che i rimborsi richiesti sono di 221.130,94 per Sud Fondi, 160.248,34 per Iema e 202.805,38 per Mabar. In totale circa 350 milioni di euro. Al punto C.157, la sentenza spiega che la Corte reputa eccessivi i rimborsi richiesti, ricordando che l’articolo 41 precisa che questi debbano essere conteggiati tenendo conto del presupposto della loro realtà, necessità e ragionevolezza, e che in più le spese legali sono risarcibili nella misura in cui si rapportano alla violazione constatata. La sentenza riconosce quindi 30.000 euro a ciascuna azienda, in qualità di rimborso delle spese processuali, a cui vanno ad aggiungersi 10.000 come rimborso per i danni morali.
Su queste somme, sempre secondo Strasburgo, andranno conteggiati gli interessi pari al tasso applicato dalla banca Centrale Europea, conteggiati fino al giorno dell’effettivo versamento degli importi indicati. La Corte si riserva di decidere sul risarcimento materiale e, precisa la sentenza in ultima pagina, rigetta la domanda di rimborso di altre somme. Il documento, a firma di Sally Dollè Francoise Tulkens, in qualità di Presidente della “chambre” della Corte Europea dei diritti dell’uomo, riunitasi in seconda sessione il 18 dicembre 2008, scrive in 26 pagine la parola fine ad una questione lunga vent’anni.
È un indennizzo, pur se modesto, comunque importante quello che la Corte europea dei diritti dell’uomo riconosce rispetto all’ “Affaire Sud Fondo srl et 2 autres c. Italie 20.1.2009”, come si legge nel documento ufficiale.
I giudici di Strasburgo, quindi, non entrano nel merito dell’abbattimento, ma sanciscono che lo Stato Italiano ha violato l’articolo 7 della Convenzione. La legge italiana sulla confisca, secondo Strasburgo, non è chiara. Vediamo perché. L’oggetto del giudizio di Strasburgo è relativo alla confisca dell’area, disposta dalla Corte di Cassazione nel 2001. L’abbattimento, avvenuto cinque anni dopo, non è oggetto del contendere. L’articolo 19 della legge 47/85 recita: “la sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva dispone la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente nel patrimonio del Comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione abusiva”. Nel gennaio 2001 la Corte di Cassazione, in applicazione di questa norma, ha accertato la lottizzazione dell’area di Punta Perotti e ha confiscato i terreni e gli immobili ivi insistenti, assolvendo però i legali rappresentanti delle imprese lottizzanti. A questo proposito il professor Andrea Giardina, legale delle aziende costruttrici, spiega "La violazione dell'art.7 è stata disposta in base al principio che non può esserci una pena se non c'é una colpa", in quanto gli imputati sono stati assolti. Mariapia Ebreo

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